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ANNULLAMENTO SACRA ROTA = DICHIARAZIONE DI NULLITA’ MATRIMONIALE

    Nel linguaggio comune si utilizza il termine di “avvocato della sacra rota” e "annullamento della Sacra Rota" con riferimento ai professionisti che operano nel foro canonico al fine di ottenere la dichiarazione di nullità matrimoniale canonica presso i Tribunali Ecclesiastici competenti.
    In realtà non si tratta di un annullamento, dal momento che la Chiesa non può sciogliere un matrimonio che di per sé è indissolubile, quanto piuttosto di una dichiarazione di nullità matrimoniale che viene resa con sentenza all’esito di un procedimento canonico introdotto avanti al Tribunale Ecclesiastico competente.

DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO

    La causa di nullità matrimoniale che viene introdotta da chi vi ha interesse (attore) si articola in un doppio grado di giudizio. Il Tribunale Ecclesiastico Regionale, competente principalmente sulla base del luogo ove è stato celebrato il matrimonio, è chiamato a decidere sulla singola vicenda matrimoniale con una sentenza di primo grado.
    Concluso il primo grado di giudizio, si rende necessaria un’ulteriore istanza perché la sentenza diventi definitiva.
    Se in primo grado la sentenza è stata negativa, cioè il tribunale ha decretato che non consta la nullità del matrimonio, l’introduzione dell’appello è lasciata alla discrezionalità delle parti.
    Se invece la sentenza è stata positiva, e dunque il matrimonio è stato dichiarato nullo, l’appello è introdotto d’ufficio al tribunale superiore, che dopo avere preso visione degli atti di primo grado, può limitarsi a confermare per decreto la precedente sentenza, oppure “riaprire” la causa, svolgendo un’istruttoria analoga a quella che si svolge in primo grado di giudizio, e in questo caso il secondo grado si concluderà con una sentenza.
    Qualora le sentenze in prima e in seconda istanza divergano, cioè a una sentenza affermativa si contrapponga una sentenza negativa, si rende necessario, un terzo grado di giudizio, che ha sempre luogo davanti alla Rota Romana.

LA DURATA DEL PROCESSO

    La durata del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio è fissata in un anno per la prima istanza e in sei mesi per l’appello, ma non è sempre possibile rispettare tali tempi, soprattutto quando si rende necessario il ricorso ad un perito. Se le parti hanno già ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè il divorzio), è possibile passare a nuove nozze aventi valore anche davanti allo Stato, con un nuovo matrimonio concordatario.

DIVORZIO CIVILE O DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE

    Se tra i coniugi non è venuto meno il vincolo coniugale e quindi non è intercorso il divorzio, è necessario chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello, secondo il disposto dell’art. 8, comma 2 dell’Accordo di revisione concordataria del 1984.     E’ importante segnalare come la dichiarazione di nullità del matrimonio non incide in nessun modo sui figli e sugli obblighi che i genitori hanno nei confronti della prole.

 

Alessandra Sampieri Via Azario 3 - 28100 Novara (No)
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